ART. 1
E' costituita l'Associazione ATAV associazione tecnici ausiliari veterinari
con sede in Via Sicilia n. 1, Villalba di Guidonia Roma 00011,
un’ associazione non commerciale con finalità di riconoscimento, affermazione e tutela della categoria
dei tecnici veterinari.
ART. 2
I soci aderenti debbono rispondere tutti alle medesime caratteristiche di professionalità e competenza, chi aderisce dovrà
mettere a disposizione dell’associazione le proprie capacità professionali ed umane affinché venga perseguito
l’ obiettivo comune che è l’ affermazione e la valorizzazione della categoria dei tecnici veterinari.
ART. 3
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopi di lucro, l’adesione all’associazione è libera e il suo
funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci.
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui
attività è
espressione di partecipazione, solidarietà ed altruismo, essa non ha alcun fine di lucro.
Si propone:
- Tutelare gli interessi dei suoi associati;
- Organizzare incontri ed aggiornamenti;
- Instaurare rapporti di cooperazione con altre associazioni o enti con le medesime finalità;
- Attraverso il contatto con le istituzioni pubbliche far riconoscere la nuova figura professionale;
- Stabilire gli standard delle prestazioni professionali;
- L’associazioni è aperta a tutti i tecnici veterinari regolarmente diplomati in Italia ed all’estero ed
al personale non diplomato con comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore veterinario.
PATRIMONIO SOCIALE
ART. 4
Il patrimonio sociale è costituito:
- dalle tasse d’ammissione e dalle quote sociali versate dai soci fondatori;
- da eredità, lasciti, donazioni ed emarginazioni;
- dal fondo di riserva
In nessun caso il fondo di riserva può essere distribuito durante l’esistenza dell’associazione.
SOCI
ART. 5
La consociazione è aperta a tutte le figure diplomate e non con comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore
veterinario, il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche, le Società
e gli Enti che ne condividano le finalità.
ART. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, anche verbale, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad
attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
Qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota sociale.
ART. 7
La qualità di socio da diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione, a partecipare alla vita
associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto
e di eventuali regolamenti, a partecipare alle elezioni degli organi Direttivi.
ART. 8
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e
in ogni caso non potrà mai essere restituita. La quota o contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 9
La qualità di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa, per esclusione, per causa di morte, per
comportamento immorale o non professionale. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo per:
- non ottemperanza del presente Statuto e regolamenti;
- che senza giustificato motivo, si rende moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione,
e che in qualche modo arrechi danni gravi anche morali all’associazione
ART. 10
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberali che
pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono
inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ vietata la distribuzione, anche in modo
indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
ART. 11
L’esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare
all’assemblea dei soci. Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattr mesi dalla chiusura
dell’ esercizio.
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
ART. 12
Gli organi sociali dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
- il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito)
ART. 13
L’assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci.
Spetta all’assemblea la nomina del Presidente, dei componenti il consiglio direttivo secondo le norme del presente statuto, nonch
é l’approvazione del bilancio consuntivo.
Ad esse spetta altresì di deliberare su tutte le proposte messe all’ordine del giorno.
ART. 14
L'Assemblea generale si riunisce ordinariamente e straordinariamente si fa mediante affissione di avviso all’albo sociale almeno
otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’avviso di convocazione contiene l’ordine del giorno delle materie da sottoporsi alla deliberazione dell’assemblea, ed
anche luogo, il giorno e l’ora per l’assemblea, anche di seconda convocazione, in caso che la prima andasse deserta.
ART. 15
I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee da altri soci, mediante delega posta in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun partecipante all’assemblea non può avere che una delega.
I membri del consiglio direttivo non possono essere mandatari.
ART. 16
Nelle assemblee generali ogni socio ha diritto ad un voto.
Ciascun socio non ha voto nella deliberazione di questioni che investono il suo singolo interesse.
ART. 17
L’assemblea generale è largamente costituita quando sia presente almeno metà dei soci aventi diritto di
partecipazione. La deliberazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno si prendono a maggioranza assoluta di voti.
Trattandosi però della nomina del consiglio direttivo basta la maggioranza relativa.
ART. 18
L’assemblea in seconda convocazione può validamente deliberare sugli argomenti indicati nell’ordine del giorno della
prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART. 19
L’assemblea è preseduta dal presidente dell’associazione ed in sua assenza dal vice presidente, o dalla persona
designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal presidente.
ART. 20
I processi verbali delle adunanze delle assemblee generali si trascrivono su apposito libro e vengono sottoscritte dal presidente e dal
segretario dell’assemblea.
Gli estratti e le copie dei detti verbali che non siano fatti in forma notarile, sono dichiarati conformi all’originale dal
presidente del consiglio direttivo.
ART. 21
Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga
all'art. 38 del C. C..
ART. 22
II Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la
relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.
ART. 23
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione
dell'Assemblea dei soci.
ART. 24
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa ATAV
verranno attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelti dall'Assemblea avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
ART. 25
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.
INDICAZIONI UTILI PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO E RELATIVE MODALITA' dettate dal DLGS 460/97
Valutato che per i nostri complessi, la forma giuridica più adatta è quella di ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, occorre dare
priorità all'adeguamento dello STATUTO. Prima del DLGS 460/97 l'Associazione aveva la possibilità di essere costituita anche
in forma verbale o privata, ora, ogni Associazione dovrà dotarsi di un Atto Costitutivo e di uno Statuto che possono essere in
forma di:
- ATTO PUBBLICO redatto da un notaio
- SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA redatto dai soci e presentato al notaio per l'autentica delle firme dei sottoscrittori
- SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA redatto dai soci e presentata all'Ufficio del Registro per la registrazione (dovrebbe essere la pi
ù economica)
Resta inteso che quelle Associazioni che già hanno lo Statuto come Atto Pubblico o come Scrittura Privata Autenticata, dovranno
adottare la stessa forma per la registrazione di quello modificato.
Nello STATUTO, dovranno essere inserite le clausole indicate dal DLGS 460/97 qui sotto elencate:
- Divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale
- Intrasmissibilità delle quote associative e non rivalutabilità delle stesse VEDI ART. 7
- Criteri di ammissione ed esclusione dei soci VEDI ARTT. S 18
- Eleggibilità degli organi amministrativi, principio del voto singolo
- Sovranità dell'Assemblea
- Disciplina del rapporto associativo, senza limiti di tempo e con diritto di voto VEDI ART. 10
- Pubblicità delle convocazioni dell'Assemblea VEDI ART. 12
- Obbligo a redigere e approvare il rendiconto finanziario VEDI ARTT. 13 /16
- Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione VEDI ART. 22